AGBs

Versione 1.0 In vigore dal 01.06.2026

Queste CGV valgono per le singole imprese. Per le sedi secondarie e i clienti multi-sede si applica un contratto quadro separato. Gli aspetti relativi alla normativa sulla protezione dei dati sono disciplinati in un separato contratto di elaborazione dei dati (AVV).

1. Introduzione

1.1 La società Synaedge con sede in Svizzera (di seguito «la Fornitrice») offre soluzioni di analisi video basate su cloud basate sull’IA per il riconoscimento automatizzato di potenziali armi da fuoco e da taglio nei flussi video in streaming («AI Weapon Detector») e può fornire ulteriori servizi in relazione a ciò (di seguito, nel complesso e anche nelle sue parti, i «Servizi»).

1.2 Il presente documento di Condizioni Generali di Contratto (CGC) disciplina il rapporto giuridico tra la Fornitrice e le sue clienti (di seguito congiuntamente le «Parti»).

1.3 Le presenti CGC costituiscono parte integrante di tutti gli accordi giuridici tra le Parti. Le CGC e basi contrattuali analoghe delle clienti non hanno validità per la Fornitrice.

1.4 L’offerta della Fornitrice è rivolta esclusivamente a imprenditrici ai sensi dell’art. 7 OR (Svizzera) oppure del § 14 BGB (Germania). Non esiste un diritto legale di recesso per le consumatrici.

1.5 Per le attività con più sedi e per soluzioni Enterprise concordate individualmente, le Parti stipulano un separato contratto quadro.

2. Offerta

2.1 L’offerente decide e informa, a propria discrezione, in merito alle sue prestazioni attuali e future (di seguito l’«offerta»), ad esempio su richiesta o tramite pubblicazione sul proprio sito web. L’offerente ha facoltà di fornire l’offerta in tutto o in parte congiuntamente a terzi idonei o di farla fornire da terzi idonei.

2.2 L’offerente informa le clienti, in forma adeguata, in merito ai requisiti tecnici ed eventualmente ulteriori connessi all’offerta. Il rispetto dei rispettivi requisiti incombe esclusivamente alle singole clienti.

2.3 L’offerente definisce la propria offerta, a propria discrezione. In particolare, può stabilire il corrispettivo, l’ambito funzionale e prestazionale, l’infrastruttura utilizzata, le clienti a cui è rivolta nonché la durata per le proprie prestazioni.

2.4 Il AI Weapon Detector è un servizio cloud-based di Managed Detection per l’analisi automatizzata di flussi video in diretta alla ricerca di potenziali armi da fuoco e da taglio.

2.5 L’offerente mette a disposizione delle clienti un gateway preconfigurato, che viene gestito all’interno della rete di telecamere delle clienti e serve esclusivamente per la trasmissione cifrata dei flussi video compatibili alla piattaforma di analisi cloud-based dell’offerente.

2.6 L’analisi avviene esclusivamente all’interno dell’infrastruttura cloud gestita dall’offerente.

2.7 Le prestazioni dell’offerente comprendono in particolare:

  • Messa a disposizione e configurazione del gateway
  • Analisi dei flussi video esclusivamente in relazione a potenziali eventi di armi
  • Allertamento automatizzato di un sistema di gestione degli allarmi collegato
  • Trasmissione di screenshot relativi all’allarme per la verifica da parte dell’uomo
  • Gestione operativa dell’allarme ed eventuale allertamento della polizia tramite il centro di comando di sicurezza collegato
  • Supporto tecnico ai processi di allertamento ed escalation

2.8 La gestione dell’allarme e la panoramica degli allarmi avvengono tramite la piattaforma di gestione degli allarmi Evalink o sistemi analoghi dell’offerente o dei suoi partner.

2.9 In caso di allarme, le informazioni rilevanti sull’evento, in particolare gli screenshot relativi all’allarme, vengono trasmesse a un centro di comando di sicurezza collegato.

2.10 L’offerente in quanto tale non fornisce alcun servizio di sicurezza, servizio di chiamata d’emergenza, intervento o servizio di polizia con carattere di autorità. La gestione operativa dell’allarme, la verifica e l’eventuale allertamento della polizia, dei servizi di sicurezza o delle unità d’intervento avvengono tramite il centro di comando di sicurezza collegato.

2.11 Le clienti non ricevono alcun accesso diretto alla piattaforma di analisi, ai modelli di IA, alle analisi grezze o all’ambiente di elaborazione cloud-based.

2.12 Il AI Weapon Detector serve esclusivamente per l’analisi dei pericoli in relazione agli eventi e non costituisce una soluzione generale di videosorveglianza, identificazione o monitoraggio biometrico.

3. Privacy e gestione dei dati

3.1 L’offerente, durante l’esercizio di AI Weapon Detector, applica il principio «Privacy by Design».

3.2 I servizi servono esclusivamente al rilevamento di potenziali eventi legati ad armi e non all’identificazione o alla creazione di profili di persone.

3.3 In particolare, di norma non avviene:

  • Riconoscimento facciale
  • Identificazione biometrica
  • Creazione di profili di persone
  • Profilazione del comportamento
  • Identificazione di singole persone
  • Addestramento o riaddestramento di modelli di IA con dati video dei clienti

3.4 L’elaborazione degli streaming video avviene esclusivamente in modo transitorio, al fine di eseguire l’analisi delle armi.

3.5 Di norma non avviene un salvataggio permanente di dati video nel cloud, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto.

3.6 In caso di allarme, un’istantanea relativa a un evento può essere elaborata e salvata per la verifica da parte di un essere umano.

3.7 Le persone o le aree dell’immagine sensibili possono essere rese, nei limiti delle possibilità tecniche e organizzative, pixelate o visualizzate in modo ottimizzato per la protezione dei dati.

3.8 Le clienti restano sole responsabili della liceità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati dei loro sistemi di telecamere nonché dell’utilizzo dei servizi nella sede specifica.

3.9 Nella misura in cui il trattamento di dati personali rientri nell’ambito dei servizi, le parti stipulano un separato contratto di responsabile del trattamento (AVV). Esso costituisce parte integrante dell’accordo contrattuale.

4. Uso e supporto

4.1 La fornitrice concede alle clienti, per tutta la durata dei rispettivi accordi contrattuali, il diritto non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile, limitato quanto a luogo, materia e tempo, di utilizzare l’offerta di volta in volta offerta o concordata, nei limiti dell’ampiezza di volta in volta offerta o concordata.

4.2 L’utilizzo di AI Weapon Detector avviene esclusivamente tramite il gateway fornito nonché tramite i processi di allertamento e di sicurezza della fornitrice, ovvero dei suoi partner.

4.3 Le prestazioni presuppongono un’alimentazione elettrica funzionante, un collegamento di rete e una connessione a Internet. In caso di interruzione o guasto della trasmissione dati, non è possibile effettuare alcuna analisi o allertamento.

4.4 Le clienti prendono atto che l’offerta può essere disponibile, del tutto o in parte, non oppure solo in modo limitato, ad esempio a causa di errori, problemi tecnici, lavori di manutenzione, interruzioni della rete o forza maggiore.

4.5 La fornitrice presta il proprio supporto, salvo diversa offerta o diverso accordo, esclusivamente nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (MEZ).

4.6 Nel supporto standard sono inclusi gratuitamente esclusivamente i servizi per eliminare guasti tecnici ed errori che rientrano nella sfera di responsabilità della fornitrice, in particolare:

  • malfunzionamenti dell’infrastruttura cloud della fornitrice
  • malfunzionamenti della piattaforma di analisi basata sull’IA
    difetti del gateway fornito nell’ambito della garanzia di funzionamento ai sensi della clausola 6.5
  • errori nell’inoltro dell’allertamento alla centrale d’allarme certificata

4.7 Su richiesta delle clienti, la fornitrice offre ulteriori servizi di supporto e consulenza, che vengono addebitati separatamente a tariffa oraria di CHF 150 o Euro 150 (oltre IVA). La fatturazione avviene a scatti di 15 minuti. Rientrano in particolare tra questi:

  • eliminazione di guasti causati dalle clienti, dai loro dipendenti o da terze persone
  • problemi dovuti a un uso improprio o a manomissioni del gateway
  • guasti causati da hardware, software o reti nella sfera di responsabilità delle clienti, in particolare telecamere, router, firewall, switch, connessioni Internet o alimentazione elettrica
  • assistenza per modifiche alla rete di telecamere delle clienti
  • riavvio dopo interruzione di corrente, interruzione di rete o eventi analoghi, purché non sussista un guasto nella sfera di responsabilità della fornitrice
  • formazione, istruzioni e consulenza per i dipendenti delle clienti
  • adeguamenti, estensioni o configurazioni speciali su richiesta delle clienti
  • servizi di diagnosi o analisi qualora si accerti che non vi è alcun guasto nella sfera di responsabilità della fornitrice
  • interventi in loco, salvo che non siano espressamente parte delle prestazioni concordate

4.8 La tariffa oraria può essere adeguata dalla fornitrice una volta per ogni anno solare. Gli adeguamenti vengono annunciati in forma testuale almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore.

4.9 Il AI Weapon Detector fa parte di un processo di allertamento e sicurezza articolato su più livelli. L’analisi basata sull’IA serve esclusivamente al rilevamento degli eventi tecnici e alla pre-allertazione.

4.10 La gestione operativa dell’allarme, la prioritizzazione e l’escalation avvengono tramite i processi di gestione allarmi e di sicurezza collegati.

4.11 La fornitrice non è tenuta a garantire un monitoraggio permanente in tempo reale di tutte le immagini delle telecamere da parte di persone fisiche.

5. Obblighi delle clienti

5.1 Le clienti sono obbligate a utilizzare l’offerta esclusivamente in modo conforme alla legge e secondo le eventuali disposizioni della fornitrice, nonché in conformità alle presenti CGC e ad altre eventuali intese contrattuali.

5.2 Le clienti sono obbligate a utilizzare l’offerta esclusivamente entro un ambito appropriato.

5.3 Le clienti sono obbligate, tramite la loro collaborazione, a consentire alla fornitrice di erogare l’offerta correttamente.

5.4 In particolare, le clienti sono obbligate a:

  • fornire sistemi di telecamere compatibili e funzionanti
  • garantire un’alimentazione elettrica sufficiente nonché la connettività di rete e Internet
  • utilizzare il gateway esclusivamente secondo le disposizioni della fornitrice
  • istruire adeguatamente il personale rilevante
  • rispettare tutti i requisiti regolatori e di protezione dei dati

5.5 Le clienti restano pienamente responsabili, senza alcuna limitazione, della propria organizzazione di sicurezza operativa nonché di tutte le decisioni rilevanti ai fini della sicurezza prese in loco.

5.6 Le clienti sono obbligate a verificare in modo continuo e immediato le prestazioni concordate nonché a segnalare immediatamente eventuali difetti.

5.7 Le clienti sono l’unica e completa responsabile affinché esse e le proprie utilizzatrici rispettino il diritto applicabile e le eventuali altre normative.

6. Gateway, telecamere e hardware
Gateway

6.1 L’erogatrice mette a disposizione delle clienti un gateway preconfigurato. Questo rimane di proprietà delle clienti dopo la consegna.

6.2 La licenza software associata al gateway è vincolata alla durata del contratto e viene disattivata al termine del rapporto contrattuale.

6.3 L’erogatrice concede sul gateway una garanzia di funzionamento di 2 anni, a condizione che il dispositivo venga utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso. In caso di difetti non causati dalle clienti, l’erogatrice fornisce gratuitamente un dispositivo sostitutivo nel corso di questo periodo.

Telecamere

6.4 Su richiesta, l’erogatrice può mettere a disposizione o fornire alle clienti telecamere dei produttori Axis, Hanwha, Geutebrück o di altri marchi compatibili. Se le clienti utilizzano proprie telecamere già disponibili, l’erogatrice non assume alcuna responsabilità o garanzia per il loro funzionamento, la manutenzione e la compatibilità.

6.5 Per le telecamere fornite dall’erogatrice si applicano esclusivamente le condizioni di garanzia e di garanzia di legge del rispettivo produttore. Non si assume alcuna garanzia aggiuntiva da parte dell’erogatrice.

6.6 I tempi di consegna per le telecamere dipendono dalle disponibilità e dalle condizioni attuali del rispettivo produttore. L’erogatrice si impegna per una consegna tempestiva, ma non può garantire termini di consegna vincolanti oltre quanto indicato dai produttori.

6.7 In caso di ritardi nella consegna da parte dei produttori, l’erogatrice informa immediatamente le clienti. Sono esclusi i diritti al risarcimento danni dovuti a ritardi nella consegna causati dal produttore.

6.8 Se il supporto del produttore per una telecamera fornita termina durante la durata del contratto, l’erogatrice ha il diritto di verificare la compatibilità della telecamera e, se necessario, raccomandare la sostituzione con un modello aggiornato. Le clienti sostengono i costi della sostituzione.

 
Disposizioni comuni

6.9 Le clienti sono tenute a trattare con cura il gateway e le telecamere fornite e a proteggerli da danneggiamenti, furto e utilizzo improprio.

6.10 In caso di danneggiamento, perdita o furto del gateway o delle telecamere durante la durata del contratto, la cliente risponde nei limiti del valore di riacquisto. Su richiesta e dietro addebito, l’erogatrice mette a disposizione un dispositivo sostitutivo; il riacquisto delle telecamere avviene alle condizioni attuali dei produttori.

6.11 L’erogatrice non risponde per la perdita di dati, per mancati avvisi/allarmi o per danni consequenziali durante i periodi di sostituzione, riparazione o ripristino del gateway o delle telecamere.

7. Corrispettivo e condizioni di pagamento

7.1 La fornitrice offre la propria offerta esclusivamente dietro pagamento.

7.2 Le prestazioni per le quali non viene espressamente concordato un compenso forfettario sono fatturate secondo i normali tariffari orari della fornitrice.

7.3 Le prestazioni aggiuntive, in particolare integrazioni, interventi presso la sede del cliente, configurazioni speciali, formazioni, prestazioni di archiviazione aggiuntive o processi di allertamento individuali, possono essere fatturate separatamente.

7.4 Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) ovvero in euro (EUR), oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di volta in volta applicabile.

7.5 I costi di setup una tantum vengono fatturati alla sottoscrizione del contratto e diventano esigibili prima della consegna del gateway.

7.6 Le tariffe di abbonamento ricorrenti vengono fatturate in anticipo per il relativo periodo di fatturazione. Standardmente la fatturazione avviene mensilmente in anticipo.

7.7 Su richiesta delle clienti può essere concordato un pagamento anticipato annuale. In caso di pagamento anticipato annuale, la fornitrice concede uno sconto sulla tariffa di abbonamento.

7.8 Le fatture sono esigibili entro 10 giorni dalla data di fatturazione, senza detrazioni, per il pagamento.

7.9 Qualora il primo pagamento non avvenga entro il termine stabilito (costi di setup e/o primo periodo di abbonamento), la fornitrice ha il diritto di rinviare l’attivazione delle prestazioni finché non viene confermata l’avvenuta ricezione del pagamento.

7.10 In caso di ritardo nei pagamenti, la fornitrice ha il diritto di calcolare interessi di mora pari al 5% annuo e un costo di sollecito per ogni sollecito di 20 CHF/Euro.

7.11 In caso di protratto ritardo nel pagamento dopo un sollecito senza esito, la fornitrice ha il diritto di sospendere temporaneamente le prestazioni. La sospensione non esonera le clienti dall’obbligo di pagamento.

7.12 In caso di disdetta ordinaria, il contratto prosegue fino alla fine del periodo già fatturato o pagato anticipatamente. Non è previsto alcun rimborso pro rata di un compenso già pagato.

7.13 In caso di disdetta straordinaria da parte della fornitrice per motivi imputabili alle clienti, il compenso già pagato non viene rimborsato.

7.14 Le prestazioni aggiuntive ai sensi della clausola 4.6 (supporto a consuntivo, configurazioni una tantum, interventi presso la sede del cliente, ecc.) vengono fatturate dopo l’erogazione della prestazione.

7.15 La fornitrice ha il diritto di adeguare i prezzi una volta per ogni anno solare. Gli adeguamenti dei prezzi vengono comunicati almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore, in forma testuale. Se l’adeguamento dei prezzi supera il 5% rispetto al prezzo precedente, alle clienti spetta un diritto di disdetta speciale con effetto alla data di entrata in vigore dell’adeguamento dei prezzi. Il diritto di disdetta speciale deve essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’adeguamento dei prezzi, in forma testuale.

7.16 La fatturazione avviene secondo la sede delle clienti:

  • Le clienti con sede in Svizzera vengono fatturate da parte della Synaedge AG (sede Zurigo) in CHF, oltre all’IVA svizzera.
  • Le clienti con sede in Germania vengono fatturate dalla filiale tedesca della fornitrice a Gummersbach in EUR, oltre all’IVA tedesca.
8. Proprietà intellettuale

8.1 Tutti i diritti sull’infrastruttura, sul software, sui modelli di IA, sull’architettura della piattaforma, sulla logica di allertamento e su altri componenti dell’offerta rimangono esclusivamente alla fornitrice o alle sue licenziatarie.

8.2 Le clienti non ottengono alcun diritto su modelli di IA, dati di addestramento, algoritmi o sulla piattaforma di analisi sottostante.

9. Limiti d’impiego dell’analisi dell’IA

9.1 Il AI Weapon Detector è un sistema tecnico di supporto per il riconoscimento precoce di possibili eventi legati ad armi.

9.2 I rilevamenti automatizzati costituiscono esclusivamente segnalazioni tecniche di sospetto e non sostituiscono una valutazione della situazione da parte dell’uomo.

9.3 Nonostante le moderne tecnologie di IA, non può essere garantito il riconoscimento completo o esente da errori di tutte le armi, situazioni di minaccia o situazioni rilevanti per la sicurezza.

9.4 In particolare, possono verificarsi:

  • falsi allarmi
  • mancati riconoscimenti
  • classificazioni errate
  • segnalazioni di allarme in ritardo
  • limitazioni dovute a condizioni di illuminazione, qualità dell’immagine, posizionamento della telecamera, ostruzioni, interruzioni di rete o guasti tecnici

9.5 Le prestazioni della fornitricE non costituiscono una protezione garantita contro reati, episodi di violenza o altri eventi di sicurezza.

10. Responsabilità

10.1 La fornitricе risponde esclusivamente dei danni direttamente causati in conseguenza di violazioni degli obblighi commesse intenzionalmente o con grave negligenza.

10.2 Ogni ulteriore forma di responsabilità della fornitricе è esclusa.

10.3 In particolare, la fornitricе non garantisce un determinato risultato di sicurezza, non impedisce i reati e non offre alcuna garanzia per il rilevamento di tutte le armi o di tutte le situazioni di minaccia.

10.4 La fornitricе non risponde in particolare per danni causati da:

  • Armi non rilevate
  • Segnalazioni di falso allarme
  • Allertamenti ritardati
  • Interventi omessi
  • Guasti tecnici
  • Interruzioni della rete o di Internet
  • Decisioni errate di terzi
  • Azioni od omissioni di centri di controllo della sicurezza, postazioni di ricezione degli allarmi, polizia, servizi di sicurezza, autorità o altre unità operative

10.5 La decisione di allertare la polizia o le unità operative avviene esclusivamente in base a un controllo umano eseguito dal centro di controllo della sicurezza.

10.6 La fornitricе non fornisce alcuna garanzia per prestazioni, disponibilità o tempi di risposta di fornitori terzi.

10.7 In ogni caso, la fornitricе risponde solo fino all’importo del corrispettivo che le rispettive clienti hanno pagato negli ultimi 12 mesi prima del verificarsi del caso di danno.

11. Forza maggiore

11.1 Gli eventi di forza maggiore liberano le parti, per tutta la durata del loro persistere, dall’obbligo di adempiere al contratto. Per forza maggiore si intendono in particolare calamità naturali, guerra, attacchi terroristici, pandemie, provvedimenti delle autorità, scioperi presso fornitori terzi, attacchi informatici a infrastrutture infrastrutturali considerate essenziali nonché interruzioni di più lunga durata dell’infrastruttura cloud o delle reti di telecomunicazione utilizzate.

11.2 La parte interessata informa immediatamente l’altra parte dell’evento di forza maggiore e della relativa presumibile durata.

11.3 Se un evento di forza maggiore dura più di 90 giorni, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato mediante disdetta straordinaria, senza che ciò comporti pretese da parte dell’altra parte.

12. Riservatezza

12.1 Le parti si impegnano a trattare in via confidenziale tutte le informazioni riservate acquisite nell’ambito del rapporto contrattuale dall’altra parte e a non comunicarle a terzi.

12.2 Costituiscono informazioni riservate, in particolare, le informazioni tecniche, commerciali e rilevanti sotto il profilo della sicurezza che sono indicate come riservate o la cui riservatezza risulta dalle circostanze.

12.3 L’obbligo di riservatezza sussiste anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per la durata di 5 anni.

12.4 Sono escluse le informazioni che sono note o divengono notorie in modo comprovato, senza che ciò dipenda da una violazione dell’obbligo da parte della parte ricevente.

13. Durata e recesso

13.1 La durata del contratto è di 1 anno a partire dall’attivazione dei servizi.

13.2 Trascorso il periodo minimo di durata, il contratto si proroga automaticamente a tempo indeterminato e può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di un mese, entro la fine del mese, in forma testuale.

13.3 È esclusa una disdetta ordinaria prima della scadenza del periodo contrattuale in corso. Le clienti restano obbligate al pagamento del corrispettivo per il periodo contrattuale in corso, indipendentemente dal fatto che i servizi vengano effettivamente utilizzati.

13.4 Le pattuizioni contrattuali possono essere disdette da entrambe le parti per giusta causa in via straordinaria e senza preavviso. Una giusta causa sussiste in particolare quando:

  • il ritardo continuato nel pagamento delle clienti persiste nonostante il sollecito
  • una parte commette una violazione sostanziale del contratto
  • viene avviata una procedura di insolvenza a carico del patrimonio di una parte
  • l’inadempimento continuato da parte dell’erogatore dei servizi

13.5 In caso di disdetta straordinaria da parte dell’erogatore dei servizi per motivi imputabili alle clienti (in particolare ritardo nel pagamento o violazione sostanziale del contratto), le clienti restano obbligate al pagamento del corrispettivo per il periodo contrattuale in corso. In questo caso, l’importo già pagato non viene rimborsato.

13.6 In caso di disdetta straordinaria da parte delle clienti per motivi imputabili all’erogatore dei servizi, i pagamenti anticipati già effettuati vengono rimborsati pro quota per il periodo non utilizzato.

13.7 Se le clienti desiderano terminare il contratto prima della scadenza del periodo contrattuale in corso senza giusta causa, ciò è possibile solo di comune accordo con l’erogatore dei servizi. L’erogatore dei servizi può subordinare la cessazione anticipata di comune accordo al pagamento di un importo di compensazione pari ai restanti pagamenti del corrispettivo fino alla fine del periodo contrattuale in corso.

13.8 Le disdette devono essere effettuate per iscritto o in forma testuale.

13.9 Dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la licenza software per il gateway viene disattivata. Il dispositivo in sé resta di proprietà delle clienti.

14. Disposizioni finali

14.1 La offerente è autorizzata ad aggiornare queste CGC nonché gli accordi contrattuali, purché ciò sia necessario per validi motivi, in particolare in caso di cambiamenti della situazione giuridica, di modifiche delle tecnologie impiegate oppure di adeguamenti dell’ampiezza delle prestazioni. Le modifiche sostanziali saranno comunicate alle clienti almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore in forma testuale. Se le clienti non si oppongono alle modifiche entro 30 giorni dalla comunicazione, il contratto resta valido alle condizioni precedenti fino alla fine del periodo contrattuale in corso e termina successivamente senza ulteriore disdetta. In caso di mancata opposizione, le nuove condizioni si considerano accettate.

14.2 Tutte le comunicazioni avvengono in una forma che consenta la prova per iscritto.

14.3 Diritti e obblighi non possono essere trasferiti senza il consenso della offerente.

14.4 Qualora singole disposizioni di queste CGC siano o diventino inefficaci o inattuabili, la validità delle restanti disposizioni non ne risulta pregiudicata. Le parti si impegnano a concordare, in sostituzione della disposizione inefficace, una disciplina efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace.

14.5 Queste CGC e tutti gli accordi contrattuali sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Per le controversie con clienti con sede in Germania, può essere applicato, secondo il diritto tedesco, un diritto tedesco inderogabile, nella misura in cui sia prescritto dalla legge.

14.6 Foro competente per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente accordo è, se consentito dalla legge:

  • Per clienti con sede in Svizzera: la sede della offerente a Zurigo
  • Per clienti con sede in Germania: la sede della filiale tedesca della offerente a Gummersbach

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Con piacere rispondiamo alle vostre domande su come funziona, sulla protezione dei dati e sui processi di allarme.